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DURC - NOVITA' L.183/11

A seguito dell'entrata in vigore della L. 183/11, che all'art. 15, comma 1, lettera d), ha modificato il D.P.R. 445/00 introducendovi l'art. 44bis: "Articolo 44-bis (R) - Acquisizione d'ufficio di informazioni. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore"

vista la Circolare n. 12/2012 prot. 37/0010309 del 01-06-2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l'Attività Ispettiva (riportata in allegato) ed in particolare quanto attestato in merito all'ambito dei lavori privati in edilizia,

si comunica che è stato predisposto e reso disponibile nella sezione Modulistica del sito Edilizia-Urbanistica del Comune di Belluno, apposito modello (V24) per la dichiarazione dell'impresa (ai sensi del D.P.R. 445/00, come modificato dalla L. 12.11.2011 n. 183) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC (in allegato).

Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata, in alternativa al DURC, alle comunicazioni di inizio lavori e a tutte le altre comunicazioni presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Belluno ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, insieme alle altre documentazioni richieste dalla lett. c) del citato articolo (qui sotto riportato).

 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 - Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) come modificato dall'art. 59 D.Lgs. 106/09

Omissis

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

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